
L’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), previsto a disciplinato dagli artt. 444 c.p.p. e ss., è uno dei riti che il codice di procedura penale prevede come alternativi al rito ordinario, vale a dire al processo penale che, normalmente, si articola nell’udienza preliminare e nel dibattimento vero e proprio.
Si tratta di un accordo che il Pubblico Ministero, organo giurisdizionale titolare delle indagini e rappresentante della pubblica accusa nel processo, e l’imputato concludono circa la misura della pena: per l’imputato si tratta, evidentemente, della rinuncia alla garanzia di un processo vero e proprio; rinuncia in virtù della quale beneficia della riduzione della pena fino ad un terzo. Il Pubblico Ministero, e dunque lo Stato, concede tale riduzione di pena allo scopo di favorire questa opzione ed alleggerire la macchina della giustizia, che sarebbe oltremodo appesantita se tutti i processi provenienti dalle indagini preliminari [… continua]
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