Mobbing: introduzione al fenomeno

Il termine mobbing presenta alcune difficoltà nella definizione ed è spesso confuso con molti altri comportamenti che avvengono negli uffici, come la violenza psicologica, il terrorismo psicologico (psychological terrorization); può quindi essere confuso con molti alrti termini che indicano comprtamenti vessatori che un soggetto commette nei confronti di altri soggetti più deboli.
Con la parola inglese Mobbing si indica una pratica applicata nel mondo del lavoro, consistente in abusi psicologici impartiti ad un lavoratore; può essere tradotta con espressioni come vessazioni, angherie, persecuzione (sul posto di lavoro), o anche ostracizzazione.
Sia il sostantivo inglese mob (che indica "folla, moltitudine disordinata, tumultuante, violenta, marmaglia, plebe" ) che il verbo to mob ( chesignifica "attaccare, assalire, malmenare, aggredire"), derivano da una locuzione latina mobile vulgus che significa "il movimento della gentaglia, il fuoco plebeo".
Konrad Lorenz, etologo, ha in seguito aggiunto il suffisso -ing per descrivere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano un proprio simile e lo assalgono rumorosamente in gruppo al fine di allontanarlo dal branco; lo studioso si riferiva in particolare al comportamento di un gruppo di piccoli uccelli che attacca e allontana un uccello più grande dal proprio territorio.
Il termine mobbing che letteralmente indica l’assalto fisico di un gruppo ad un individuo, per gli studiosi del comportamento animale, assume anche il significato di esclusione di un individuo dal suo branco.
Mobbing indica una violenza psicologica, talvolta anche fisica, perpetrata sul posto di lavoro che a poco a poco diventa insostenibile.
Il termine esprime l’immagine dell’assalto e dell’acerchiamento di gruppo, la situazione di terrore psicologico dovuta all’isolamento della vittima di fronte all’ostilità degli altri.
Negli anni Ottanta il termine venne ripreso dallo psicologo del lavoro Heinz Leymann, il quale lo applicò ad un nuovo disturbo che aveva osservato in alcuni operai e impiegati svedesi sottoposti ad una serie di intensi traumi psicologici sul luogo di lavoro.
Da allora in poi per mobbing s’intendono tutti quei comportamenti violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori, persecutori, intenzionali e comunque lesivi dei valori di dignità di personalità umana e professionale, che arrecano offesa alla dignità e integrità psico-fisica di una persona fino a mettere in pericolo l’impiego, o di degradare il clima aziendale.
Tuttavia data la nuova natura di questo fenomeno non esiste ancora un’universalità di terminologia a livello mondiale, per esempio in Norvegia, Giappone e paesi anglosassoni si usa ancora il termine bullismo, mentre in Francia è usato il termine molestie morali (harcèlement morale).
Il termine italiano bullismo è la traduzione letterale della parola “bullying”, termine inglese usato nella letteratura internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo.
Originariamente nei paesi del Nord Europa sono stati usati i termini di “mobbing” (Norvegia e Danimarca) e “mobbning” (Svezia e Finlandia). La radice dei due termini scandinavi è “mob”, il cui significato si riferisce ad un’azione iniziata e portata avanti da un gruppo.
Le conseguenze per la vittima sono molte serie, e spesso si assiste all’insorgenza di disagio psicologico, disturbi d’ansia, depressione, suicidio.
I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del lavoro. Il mobbing può essere agito mediante la marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, la mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti trasferimenti ingiustificati, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto, prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici, impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
Per parlare di Mobbing è necessario che tali azioni abbiano una durata di almeno sei mesi, con una frequenza minima settimanale.
Come per il bullismo, che vi ricordo poter essere sia diretto che indiretto, anche il mobbing si presenta in difverse forme, consentendoci di distinguere tra un mobbing dal basso ( down-up ); dall’alto; bossing o mobbing strategico.
Nel mobbing dal basso o down-up, il mobber, cioè colui che agisce mobbing, è in una posizione inferiore rispetto a quella della vittima; accade quando l’autorità di un capo viene messa in discussione da uno o più sottoposti, una vera e propria ribellione contro un capo non accettato.
La vittima è isolata e in difficoltà.
Nel mobbing dall’alto il mobber è in una posizione superiore rispetto alla vittima e può essere per esempio un dirigente, un capo reparto, un capufficio, un collega di anzianità o di mansioni superiori. Questo tipo di mobbing comprende atteggiamenti ed azioni riconducibili all’abuso di potere, cioè dell’uso eccessivo, arbitrario o illecito del potere che un ruolo professionale implica.
Il bossing o mobbing strategico è una forma di mobbing che viene usata strategicamente dalle imprese per promuovere l’allontanamento dal mondo del lavoro di soggetti in qualche modo scomodi; l’obiettivo è quello di isolare la persona che si ritiene rappresenti una minaccia o un pericolo, bloccargli la carriera, toglierli il potere, renderlo innoquo.
Nel mobbing tra pari o orizzontale il mobber e la vittima sono allo stesso livello, sono cioè due colleghi con pari manzioni e possibilità. Si manifestano invidie, pettegolezzi, rivalità ed antipatie.
L’assenza di una specifica previsione legislativa non impedisce di difendersi dal mobbing dal momento che nel nostro ordinamento già esistono norme costituzionali, civilistiche, penali e specialistiche che costituiscono un buon fattore di protezione delle vittime di violenze psicologiche in ambito lavorativo, potendo assicurare la tutela del lavoratore ed il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti mobbizzanti oltre che la sanzione di tali comportamenti. In particolare vi sono le norme della Costituzione poste a tutela della persona in quanto tale e del lavoratore inserito nella realtà lavorativa (artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41) e tra queste, vanno segnalati gli articoli 32 ( che riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’uomo); 35 ( che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme); 41( che vieta lo svolgimento della attività economica privata se esercitata in contrasto con l’utilità sociale o qualora rechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana).
» Postato da dott.ssa Nicoletta Iurilli
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