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25. Jan '07    postato in Home, Bullismo

Punire o ascoltare il disagio? Bocciata la proposta di abbassare l’età imputabile a dodici anni

La proposta depositata dal deputato di An Giuseppe Consolo è stata bocciata dal ministro Mastella, nella convinzione che l’abbassamento dell’età non serva a risolvere la questione del disagio e della violenza minorile. Il disegno di legge mirerebbe infatti a ridurre l’imputabilità dai quattordici anni ai dodici, e a disporre la piena punibilità a partire dai sedici anni. Che la soluzione dell’abbassamento non sia un deterrente efficace lo dimostrano i dati provenienti dai paesi che l’hanno adottato. Chi è a sfavore di questa proposta mira semmai all’utilizzo di strumenti socio-educativi, finalizzati in particolare alla prevenzione.

Contro questa proposta si schiera anche Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale dei Minori, che sposta l’accento dalle pratiche punitive all’esigenza di ascolto, la cui mancanza sarebbe alla base della violenza minorile. Adulti e scuola dovrebbero infatti comprendere che la mancanza di ascolto gioca un ruolo cruciale quando si parla di bullismo e violenza minorile, e dovrebbero evitare poi di enfatizzare questi episodi e di generare inutili allarmismi. Secondo la Pomodoro un minore segnalato ai servizi sociali ha più possibilità di recupero di un minore inserito in carcere dove "c’è già un circuito criminale".

Attualmente il codice prevede la non imputabilità dei minori di anni 14; la semi imputabilità dai 14 ai 18 anni; la possibilità per il giudice di ridurre fino a due terzi la pena; il perdono giudiziale.

I dati sui reati a carico di under 18 sono disarmanti; si va dalle esteorsioni alle rapine, a lesioni, furti, risse, vandalismo, violenze sessuali. Le città maggiormente interessate sembrerebbero essere Milano, Genova, Palermo, Napoli, Roma, Bari, Foggia, Padova. Parliamo di circa 40.000 reati dall’inizio del 2006 ad oggi, imputabili a baby gang per il 60 %. Queste sono le anticipazioni del Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia del Viminale, che verrà pubblicato in primavera.

……………….

Per visionare la proposta di legge : http://www.dirittominorile.it/public/modulistica/51-12752.pdf

CAMERA DEI DEPUTATI N. 812

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato CONSOLO
Nuove disposizioni penali riguardanti i minori
Presentata il 19 maggio 2006
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La criminalita`
minorile – che, spesso, trova la sua fonte
nel reclutamento di minori ad opera della
criminalita` organizzata – rappresenta ormai,
nel nostro Paese, non soltanto un
fenomeno visibile ma, altresı`, una vera e
propria emergenza sociale.
Stiamo, tuttavia, assistendo anche alla
commissione di atti criminosi – spesso
tanto efferati quanto episodici – da parte
di minori che nulla hanno a che vedere
con la criminalita` organizzata, in quanto
maturati in ambienti socialmente estranei
a tale realta`.
In effetti, in questi ultimi anni, si sono
moltiplicati i reati di cui i minori si sono
resi protagonisti attivi e la collettivita` ,
ormai profondamente scossa, chiede un
deciso intervento del Parlamento volto a
sanare e, ancor prima, ad arginare tale
fenomeno.
Appare a questo punto inderogabile e
improcrastinabile un intervento del Parlamento
sul piano sociale ed educativo
volto al recupero del minore, autore e,
spesso, autore-vittima di episodi criminosi,
attraverso la creazione di strumenti
educativi e formativi in grado, da un lato,
di eliminare ovvero colmare i disagi esistenziali
causati dai mali sociali della
nostra epoca – quali, ad esempio, l’incomunicabilita`
tra genitori e figli, cosı`
come l’incapacita` di trasmettere ai giovani
valori morali essenziali – dall’altro,
di emarginare il fenomeno della criminalita`
organizzata.
Si ritiene, tuttavia, altrettanto indispensabile
e urgente tenere conto di tale emergenza
sociale sotto il profilo penalistico e
processual-penalistico.
Cosı` come si ritiene necessario procedere
ad un aggiornamento della normativa
penalistica e processual-penalistica alla
luce della precoce maturita` che, ormai, ai
giorni nostri, i minori costantemente manifestano.
E`
proprio per queste ragioni che, con la
presente proposta di legge, si intende in-
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tervenire sulla disciplina del codice penale
e del codice di procedura penale, nonche´
su talune leggi speciali, prevedendo –
accanto all’abbassamento della soglia dell’eta`
del minore per quanto concerne la
sua imputabilita` , l’inflizione della pena,
nonche´ la diversa applicabilita` delle misure
di sicurezza – anche l’abbassamento
della soglia dell’eta` del minore in ordine
sia all’esercizio del diritto di querela e di
remissione, sia all’obbligo dell’ammonimento
del testimone.
Questa proposta di legge si inquadra,
pertanto, tra i primi ed essenziali interventi
volti sia ad affrontare l’emergenza
sociale della criminalita` minorile, sia a
prendere atto di uno stadio di maturita` dei
minori anticipato rispetto al passato.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 812
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
___
ART. 1.
(Abbassamento del limite di eta` per
l’imputabilita` del minore).
1. Il limite di eta` per l’imputabilita` del
minore e` portato da quattordici a dodici
anni.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, in
tutte le disposizioni legislative e regolamentazioni
vigenti, ogni riferimento al limite
di eta` di quattordici anni, quale
criterio temporale per l’imputabilita` del
minore, deve intendersi sostituito con il
limite di eta` di dodici anni.
ART. 2.
(Abbassamento del limite di eta` per l’accertamento
dell’eta` del minore e per l’obbligo
della declaratoria di non imputabilita`).
1. Ai fini dell’accertamento dell’eta` del
minore e dell’obbligo di immediata declaratoria
della non punibilita` , i riferimenti al
limite di eta` di quattordici anni di cui all’articolo
8, comma 3, e all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, devono intendersi
sostituiti con il limite di eta` di dodici anni.
ART. 3.
(Quantificazione della pena).
1. Al minore imputabile e capace di
intendere e di volere la pena e` diminuita
soltanto se, nel momento in cui ha commesso
il fatto, il minore aveva un’eta`
inferiore ai sedici anni.
2. Ai fini dell’inflizione della pena e
dell’applicazione delle misure di sicurezza,
in tutte le disposizioni legislative e regolamenti
vigenti ogni riferimento ai limiti di
eta` di quattordici e diciotto anni devono
intendersi sostituiti, rispettivamente, dal
limite di eta` di dodici anni e dal limite di
eta` di sedici anni.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 812
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 4.
(Disposizioni particolari).
1. Per gli effetti relativi agli articoli da
1 a 3 della presente legge, le disposizioni
di cui al codice penale, al codice di
procedura penale e alle leggi speciali e
che, ai fini della quantificazione delle
sanzioni, dell’operativita` dei singoli istituti
processuali e dell’applicazione delle misure
di sicurezza trovano applicazione nei
confronti dei minorenni, devono intendersi
riferite ai minori di anni sedici.
ART. 5.
(Abbassamento del limite di eta` per l’esercizio
del diritto di querela e di remissione).
1. Ai fini dell’esercizio diretto del diritto
di querela e di remissione, il limite di
eta` e` portato da quattordici a dodici anni.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni
riferimento al limite di eta` di quattordici
anni, quale criterio temporale per l’esercizio
del diritto di querela e di remissione,
deve intendersi sostituito con il limite di
eta` di dodici anni.
ART. 6.
(Abbassamento del limite di eta` per l’ammonimento
del testimone minore).
1. Ai fini della sussistenza dell’obbligo
di ammonimento del testimone minore, il
limite di eta` e` portato da quattordici a
dodici anni.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni
riferimento al limite di eta` di quattordici
anni, quale criterio temporale per l’operativita`
dell’obbligo di ammonimento del
testimone, deve intendersi sostituito con il
limite di eta` di dodici anni.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 812
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

» Postato da dott.ssa Nicoletta Iurilli
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